Art. 1.
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
Art. 43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A
tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti
le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo,
a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia
e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il
Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo
e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei
loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o
per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e
con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I
COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere
l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
n)
e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b)
e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge
alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina
e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto
a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la
morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici
della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei
Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato
che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto
di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali
di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed
ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre
di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove
Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra
in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE
NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea
Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli
GRASSI |