REGIO
DECRETO 31 MAGGIO 1928, n. 1334
(Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 04/07/1928)
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO
1927, N. 1264, SULLA DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.154
DEL 4 LUGLIO 1928)
PD: S9282404
URN: urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VEDUTA LA LEGGE 23 GIUGNO 1927 (ANNO V), N. 1264, SULLA
DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE;
SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO;
SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO
DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, E DEI
NOSTRI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GIUSTIZIA E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
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Art. 11
Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi
di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite
dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge
all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le
indicazioni del tipo di protesi da eseguire. E' in ogni caso vietato
agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso
del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra,
cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.
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Dato a Roma, addì 31 Maggio 1928
- Anno VI -
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco - Fedele Visto, il
Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 Giugno 1928.
Atti del Governo, Registro 273, Foglio 159.-
Casati. |